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Roma, 13 gennaio 2017

 

Circolare n. 12/2017

 

Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise IV trimestre 2016 – Termine del 31 gennaio 2017 – Nota Agenzia Dogane Monopoli n. 143065 del 20.12.2016.

 

Sul sito internet dell’Agenzia Dogane Monopoli è disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise.

 

Presentazione delle dichiarazioni - Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda un supporto informatico contenente la dichiarazione unitamente alla copia cartacea sottoscritta. Il termine per l’adempimento è il 31 gennaio prossimo.

 

Consumi dichiarabili – Le istanze da presentare entro la scadenza di ottobre devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data fino al 31 dicembre 2016; si sottolinea che eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Si rammenta che sono esclusi dal rimborso i consumi relativi a veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate e i consumi relativi agli Euro 2 o inferiori.

 

Misura del rimborso – Per effetto della disposizione contenuta nel recente decreto fiscale (art. 4ter DL n. 193/2016) che ha fissato l’aliquota del gasolio professionale con solo 2 decimali, l’importo spettante è pari a 214,18609 euro per mille litri sui consumi effettuati tra l’1 ottobre e il 2 dicembre 2016 mentre è pari a 214,18 euro per mille litri sui consumi dal 3 al 31 dicembre 2016.

 

Fruibilità del beneficio – Lo sconto spettante può essere usufruito in compensazione dei versamenti tributari e previdenziali effettuati tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.161/2016

Codirettore

Allegato uno

 

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